Pubblico impiego: gli emendamenti del PD

Appunto sugli emendamenti elaborati dal Gruppo PD del Senato alla manovra concernenti il pubblico impiego.

 

La manovra economica attualmente in discussione in Senato colpisce duramente il complesso del comparto della pubblica amministrazione ed in particolare la condizione retributiva dei pubblici dipendenti.  Infatti, la manovra per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico prevede che per gli anni, 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento in godimento nell’anno 2010.

Tale provvedimento giunge a seguito dell’inadeguatezza delle risorse previste dalla finanziaria 2010 per il rinnovo dei contratti. Inoltre, il testo del decreto -legge specifica che i rinnovi contrattuali del comparto pubblico relativi al biennio 2008-2009 non potranno prevedere aumenti superiori al 3,2 per cento.

Si prevedono, inoltre, ulteriori tagli sulle alte retribuzioni della P.A. (il 5% per la parte di reddito che eccede i 90.000 mila euro e 10% per la parte che eccede i 150.000 euro), la rateizzazione dell’indennità di buonuscita, un incremento alla limitazione delle assunzioni per gli enti di ricerca, un ulteriore blocco del turn over per due anni, il blocco dell’organico degli insegnanti di sostegno ed una forte riduzione di spesa per il personale del servizio sanitario nazionale.
Su queste tematiche, a partire dalla consapevolezza che la grave situazione economica e finanziaria internazionale e nazionale impone un contenimento dei costi degli apparati pubblici, il Gruppo del PD in Senato ha elaborato un articolato pacchetto di proposte emendative teso:
a salvaguardare il principio della contrattazione quale strumento indispensabile a salvaguardare percorsi utili all’innalzamento degli standard di efficienza nella PA e a garantire il merito dei singoli; a non cancellare un patrimonio di competenze e di innovazione quale quello prodotto da molti centri di ricerca pubblici che con questa manovra rischiano di scomparire;
a salvaguardare i livelli occupazionali di centinaia di migliaia di lavoratori precari della PA che, a causa del taglio del 50% dei costi per il personale assunto non a tempo indeterminato, rischiano di perdere il posto di lavoro e al contempo tale situazione determinerebbe un grave calo dei servizi alla comunità resi da lavoratori quotidianamente;   
a sopprimere gli indiscriminati vincoli introdotti per il turn-over in considerazione del fatto che tale limitazione produrrà ricadute non solo per le amministrazioni ma anche per la mancata stabilizzazione dei lavoratori precari in possesso dei requisiti di legge;
a introdurre, per l’innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni per le lavoratrici della PA, un meccanismo utile a prospettare il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa collegati alla maternità ed alla cura di familiari in difficoltà;
l’istituzione di un Fondo di 400 milioni da utilizzare in sede di contrattazione integrativa utile ad erogare riconoscimenti economici al personale dipendente in relazione al raggiungimento di standard efficienti di produttività.

Inoltre, le nostre proposte emendative, hanno inteso porre in evidenza la possibilità del contenimento dei costi dell’amministrazione pubblica individuando economie di sistema capaci di salvaguardare l’efficienza e l’autonomia della PA.
Abbiamo proposto in particolare:

l’individuazione di criteri tesi a stabilire il reale tetto delle retribuzioni complessive degli alti dirigenti pubblici;
a ridurre ulteriormente il costo degli apparati politici ministeriali, nonchè del costo relativo all’utilizzo delle cosiddette “auto blu” e dei voli di Stato;
un progressivo accorpamento degli uffici periferici dello Stato  prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;
una riduzione di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Protezione Civile con particolare riguardo alla moltiplicazione dei posti negli organici dirigenziali, al contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;alla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari;
l’ unificazione tra l’INPS e l’INPDAP con evidenti riduzioni di spesa di sistema relative a sedi, strutture di direzione, ecc..;

Segue una selezione delle principali proposte emendative elaborate dal Gruppo del PD del Senato

2.0.14
FINOCCHIARO, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI
All’articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:
        ”40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
            a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di nove mesi per ciascun figlio;
            b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
            c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli”.
        40-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi.».
        Conseguentemente, all’articolo 18, premettere il seguente:
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all’articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 20 Il, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 01».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l’anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l’anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l’anno 2013, si provvede mediante:
        dopo l’articolo 2, il seguente:
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). -

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dallalegge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti  importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

7.700 GIARETTA, TREU, ROILO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, BLAZINA
Sostituire i commi da 1 a 14 con i seguenti:
 
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l’istituto di previdenza generale (IPG), di seguito “Istituto”.
2. L’Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
 
a)      Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b)      Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica(INPDAP);
c)      Istituto postelegrafonici (IPOST);
d)      Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo edello sport professionistico (ENPALS);
e)      Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
 
3. L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto.
4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali dell’IPSEMA è trasferita all’INAIL.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto.
6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.
9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell’Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.
10. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011.
11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
 
 A.S. 2228
Emendamento Art. 7 Sostituire il comma 1 con il seguente:
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, di ricerca ed  assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed il coordinamento stabile previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi.

Le funzioni dell’IPSEMA sono attribuite all’INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle funzioni dell’ISPESL è istituita l’Agenzia nazionale per la ricerca e per la  salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) posta alle dipendenze dell’INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro delle politiche sociali e del Ministero della salute. L’ANRSSL svolge le funzioni di cui al D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303, con le risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL.”
Conseguentemente,
a) al comma 4, sopprimere le parole “, nonchè, per quanto concerne la soppressione dell’ISPESL, con il Ministro della salute,”;
b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
 ”4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono determinati, in coerenza con gli obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede,  le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l’attuazione dei programmi per il funzionamento e per l’utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché per l’erogazione delle risorse all’ANRSSL.
  4-ter. La direzione dell’ANRSSL è nominata del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del Presidente dell’INAIL, nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e della sicurezza del lavoro.”;
c)  sostituire il comma 5 con il seguente:
 ”5. Le dotazioni organiche dell’INPS, dell’INAIL e dell’ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL e l’ARSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.”;
d)  dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“5-bis. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 4-bis, sono garantire l’attuazione e/o la prosecuzione dei progetti di  ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi  alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l’ANRSSL subentra nella titolarità.”

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
- all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:
“7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,20 per cento”.
7-ter. All’articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;
b)  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;
c)  al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;
d)  al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.»

A.S. 2228
Emendamento Art. 7
Al comma 20, dopo le parole “a tempo indeterminato” aggiungere le seguenti “ed a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
- all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
“7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,20 per cento”.

PASSONI, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,NEROZZI, TREU, BUBBICO, LEGNINI, MERCATALI

A.S. 2228
Emendamento Art. 8
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Accorpamento degli uffici periferici dello Stato). 1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’Interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e per 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

NEROZZI, GIARETTA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO M. SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, GHEDINI, ROILO, CASSON, TREU, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, FIORONI

9.2
NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all’importa di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all’importo di euro mille»;
        all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
        all’articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1 All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
        c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 1 stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010.

9.8
NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DESENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche anche conseguenti all’attuazione delle previsioni organizzative contenute nel presente decreto, è istituito un Fondo dell’importo di 400 milioni di euro per il triennio 2011-2013 per le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, gli Enti pubblici non economici, incrementato dai risparmi conseguiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente decreto, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa con la quale, nell’ambito delle disposizioni vigenti, si eroghino riconoscimenti economici al personale dipendente in relazione:
        a) al raggiungimento degli obiettivi amministrativi posti per il conseguimento dei risultati anche di carattere economico di cui al presente decreto;
        b) alla valutazione dell’apporto individuale e collettivo».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        all’articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1 All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
        c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Anche al fine di contrastare la mancata contrattazione per gli anni 2011-2013 con questo emendamento proponiamo l’istituzione di un Fondo di 400 milioni da utilizzare in sede di contrattazione integrativa per erogare riconoscimenti economici al personale dipendente in relazione al raggiungimento di standard efficienti di produttività.

9.7
NEROZZI, DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per gli anni 2011 e 2012, il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, escluso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non può superare, in ogni caso, la massa salariale complessiva delI’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. Vengono fatte salve le progressioni economiche e di carriera comunque denominate».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        all’articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1 All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
        c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
        d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

9.58
BASTICO, NEROZZI, ADAMO, INCOSTANTE
Al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte del 10 per cento» con le seguenti: «sono ridotte del 20 per cento».

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, TREU, VITALI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129; la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ”a) inclusione nel computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;”».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».
9.67
NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, TREU, VITALI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. La funzione di Responsabile degli uffici di diretta collaborazione è incompatibile con il mantenimento o l’assegnazione di incarichi aggiuntivi».

9.134
BASTICO, LEGNINI, MERCATALI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SOLIANI, ADAMO
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        «12-bis. Le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le riduzioni di organico ivi previste, così come modificate dai commi 5, 7, 8 e 12 del presente articolo, non si applicano per i posti che si sono resi vacanti nei rispettivi organici in data anteriore all’anno 2009. Con riferimento a tali disponibilità di posti le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, procedono alla nomina dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 12 chiarisce che tutte le assunzioni previste dai commi in esame - analogamente a quanto già previsto dall’art. 66, comma 10, del decreto-legge 112/2008 - sono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
9.141
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, NEROZZI, GIARETTA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, SOLIANI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI
Sopprimere il comma 15.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma in commento assicura per l’anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso di situazioni con minorazioni di particolare gravità.
 9.147
BASSOLI, GIARETTA, NEROZZI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BAIO
Sopprimere il comma 16.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all’importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all’importo di euro mille»;
        all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
        all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1 All’articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008; n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”». Il comma 16 - in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e  convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai suddetti commi 17 e 24  riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011e di 1.132 milioni a decorrere dal  2012 il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

9.154
BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, NEROZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BAIO
Sopprimere i comma 17 e 18.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all’importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all’importo di euro mille»;
            all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
            all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 17 sospende -senza possibilità di recupero- i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 ed il comma 18 riduce la quantificazione degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per il personale contrattualizzato.

9.170
NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 19.

Il comma 19 precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).

9.171
NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sopprimere il comma 20.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 20Q8, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”». Il comma 20 estende le misure di risparmio derivanti dal blocco della contrattazione per i pubblici dipendenti anche nei confronti del personale contrattualizzato dello Stato ( istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale)

9.173
BASTICO, GIARETTA, NEROZZI, ADAMO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sopprimere il comma 21.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
        – all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all’importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all’importo di euro mille»;
        – all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecmquecento»;
        – all’articoio 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. 1. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, il 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 21 prevede il blocco, per gli anni 2011-2013,  della rivalutazione ISTAT per i compensi a favore dei docenti e ricercatori universitari, dirigenti degli organi di sicurezza e delle forze armate, prefetti, corpo diplomatico ecc..

 9.185
NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, per gli anni 2011-2012 la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di ventiquattro mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

9.227
BASTICO, GIARETTA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, SOLIANI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sopprimere il comma 23.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all’importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all’importo di euro mille»;
            – all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

9.232
MARIAPIA GARAVAGLIA, NEROZZI, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI
Sostituire il comma 23 con il seguente:
        «23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2011 e 2012 sono utili ai fini della maturaazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”,

primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

9.249
ROILO, GIARETTA, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
Sopprimere il comma 28.
        Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 28 dell’articolo 9 riduce del 50% rispetto all’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio.

9.253
NEROZZI, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI
        Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento» con le seguenti: «nel limite del 75 per cento».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”,primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

9.261
BIONDELLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, IGNAZIO MARINO, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO
Al comma 28, dopo le parole: «enti del Servizio sanitario nazionale» inserire il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell’anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».
ART. 9
NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 31.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”.

Il comma 31 introduce nuove limitazioni al trattenimento in servizio che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge 112/2008.
Scopo della norma, secondo la relazione, è quella di equiparare i trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni. Pertanto, qualora un’amministrazione soggetta a misure limitative delle assunzioni dovesse consentire trattenimenti in servizio, la stessa dovrà rinunciare ad un corrispondente numero di nuove assunzioni nello stesso anno.

Sullo stesso argomento gli emendamenti 9.287 (Nerozzi), 9.288 (Nerozzi), 9.289 (Ghedini).

 9.292
NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 32.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”.

Il comma 32 prevede che le amministrazioni pubbliche che non intendano rinnovare un incarico ad un dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa,  possono conferirgli un altro incarico anche di valore economico inferiore.

9.313
MARIAPIA GARAVAGLIA, NEROZZI, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 37.
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
            – all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ”0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”0,20 per cento”.
        7-ter. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, capoverso ”5-bis”, primo periodo, sostituire le parole ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”;
            c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ”96 per cento” con le seguenti: ”88 per cento”;
            d) al comma 4, secondo periodo, sostituire leparole: ”97 per cento” con le seguenti: ”91 per cento”».

Il comma 37 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo in esame, le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del CCNL della scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termino del triennio 2010-2012.

A.S. 2228
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
“21-bis. I meccanismi di progressione automatica degli stipendi rimangono in vigore per i Docenti Universitari e i Ricercatori Universitari che nel triennio 2008-2009-2010 siano stati:
a) Coordinatori Nazionali o Responsabili di Unità Locali nell’ambito di progetti PRIN o FIRB finanziati dal MIUR;

b) Coordinatori di progetto o Responanbili di Gruppo di Ricerca nell’ambito di progetti finanziati dall’UE; c) Titolari di Contratti di Ricerca stipulati con Enti Esterni all’Università di appartenenza” Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
- all’articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
“7-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,20 per cento”.
VITA 

Tags: , ,

Lascia un commento


* Campi obbligatori










Paolo Nerozzi powered by WordPress  Entries (RSS) and Comments (RSS).
Credits: lancelibere.com & Alphatronic S.r.l