“Contratto unico di ingresso” scheda sintetica

Per semplificare la lettura del Ddl di Paolo qui sotto riportato, pubblichiamo un sunto dei suoi contenuti 

Ispirato alla proposta di “contratto unico” di lavoro formulata dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi, il disegno di legge propone l’introduzione di un nuovo genere contrattuale, in grado di salvaguardare sia le esigenze reali di flessibilità nei processi di produzione,  sia le garanzie sin qui acquisite dai lavoratori.
L’obiettivo, in particolare, è quello di ricollocare la miriade di forme precarie di occupazione, oggi ammesse dall’ordinamento, in un nuovo e unitario schema contrattuale, capace di garantire una tutela estesa e uniforme alle prestazioni oggi più esposte alla precarizzazione, offrendo contestualmente alle imprese quella maggiore flessibilità in entrata necessaria per scommettere con minor rischio sulle performance di produzione nel medio periodo.

Il nuovo strumento contrattuale - denominato “contratto unico di ingresso” (CUI) - si candida in tal senso a diventare la forma “tipica” di prima assunzione alle dipendenze del medesimo datore o committente.
Concepito secondo un’articolazione in due fasi - una “fase di ingresso”, di durata non superiore a tre anni, e una successiva “fase di stabilità” -  il CUI è a tutti gli effetti un contratto di dipendenza a tempo indeterminato caratterizzato da un meccanismo di tutela progressiva della stabilità.
Esso prevede un grado crescente di protezione contro il licenziamento individuale, fino al raggiungimento - a decorrere dall’inizio della fase di stabilità - del livello già previsto dall’ordinamento vigente per i lavoratori subordinati “standard”.

Rispetto alla disciplina vigente, resterebbe tuttavia aperto il problema di precludere l’utilizzo in funzione strettamente “precarizzante” delle due fattispecie oggi più esposte a tale rischio: la collaborazione a monocommittenza e la dipendenza a tempo determinato, oggi ammessa anche per mansioni ordinarie, cioè prive di alcun carattere di transitorietà, e a bassa qualificazione.

Per riequilibrare questa distorsione si propone un intervento legislativo che, per un verso, recuperi il carattere di transitorietà ed eccezionalità del contratto a tempo determinato attraverso un’elencazione stringente delle fattispecie oggettive ammesse e, per altro verso, riconosca comunque alle imprese la possibilità di utilizzare i contratti di dipendenza a termine anche al di fuori di queste fattispecie, ma limitatamente alle prestazioni con un contenuto minimo di qualificazione (associato ad un livello minimo di retribuzione, fissato in 25mila euro annui. Inoltre, allo scopo di aumentare la partecipazione dei datori di lavoro ai costi sostenuti dalla collettività per il mancato rinnovo di tali contratti, si prevede per essi l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Quanto alle forme cosiddette di parasubordinazione, quali le collaborazioni a monocommittenza, si riconosce l’esigenza di portare gradualmente allo stesso livello del lavoro dipendente la contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con ciò consentendo anche a questi lavoratori di accedere ad un’adeguata copertura pensionistica.

Per quanto riguarda il profilo retributivo, si prevede che, in caso di compenso inferiore a 30mila euro lordi annui, il rapporto di lavoro autonomo continuativo, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione - con committenza pubblica o privata - dal quale il prestatore tragga più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, sia considerato a tutti gli effetti un contratto unico di ingresso, a meno che il lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.

La  questione dei salari e in particolare della necessità di meccanismi di tutela dei redditi per i lavoratori più deboli sul mercato del lavoro, è affrontata - nell’ambito del provvedimento - in termini più generali, attraverso la proposta di introdurre anche nel nostro ordinamento una nozione di salario minimo legale.
A tal fine, si rinvia ad un’apposita intesa con le parti sociali da stipularsi entro sei mesi presso il Ministero del lavoro l’individuazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo.
Decorso inutilmente tale termine, esso è stabilito su proposta del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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